L'apertura di un esercizio commerciale che voglia vendere alcolici comporta, tra gli altri, l'obbligo di ottenere la licenza fiscale presso l'Agenzia delle Dogane presente sul Territorio (art. 29 T.U. accise 1/7/2006).
" />L'apertura di un esercizio commerciale che voglia vendere alcolici comporta, tra gli altri, l'obbligo di ottenere la licenza fiscale presso l'Agenzia delle Dogane presente sul Territorio (art. 29 T.U. accise 1/7/2006).
La licenza fiscale viene rilasciata una sola volta per ciascun esercizio e si paga ogni anno.
Le licenze di esercizio previste dal presente testo unico sono rilasciate dall’ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, prima dell’inizio dell’attività degli impianti cui si riferiscono ed hanno validità illimitata. Fatte salve le disposizioni previste per i singoli tributi, la licenza viene revocata quando vengono a mancare i presupposti per l’esercizio dell’impianto. Comma 2 Le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:
a) depositi fiscali (fabbriche ed impianti di lavorazione, di trattamento e di condizionamento): euro 258,23;
b) depositi fiscali (impianti di produzione di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, depositi): euro 103,29;
c) depositi per uso commerciale di prodotti petroliferi, già assoggettati ad accisa, e di prodotti petroliferi denaturati: euro 51,65;
d) impianti di produzione su base forfetaria, di trasformazione, di condizionamento, di alcole e di prodotti alcolici, depositi di alcole denaturato e depositi di alcole non denaturato, assoggettato od esente da accisa: euro 51,65;
e) Il primo periodo è stato soppresso a valere dall’anno 1999. Il diritto annuale di cui alla lettera a) è dovuto anche dai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di consumo disciplinata dall'art. 61.
Lo Studio Iannuzzi supporta la Vostra attività nella fase di lancio e nell'esecuzione delle pratiche presso l'Agenzia delle Dogane.
Il diritto annuale di cui alla lettera c) è dovuto per l’esercizio dei depositi commerciali dei prodotti assoggettati all’imposizione di cui all’art. 61. La licenza relativa ai depositi di cui alla lettera c) viene rilasciata anche per gli impianti che custodiscono i prodotti soggetti alla disciplina prevista dal Dl 08/10/1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/11/1976, n. 786. Comma 3 Nel settore dell’imposta di consumo sull’energia elettrica, le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura: a) officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un solo stabilimento della ditta esercente e officine di produzione ed acquirenti che rivendono in blocco l’energia prodotta od acquistata ad altri fabbricanti: euro 23,24; b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: euro 77,47. Comma 4 Il diritto annuale di licenza deve essere versato nel periodo dal 1 al 16 dicembre dell’anno che precede quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza. L’esercente che non versa il diritto di licenza entro il termine stabilito è punito con la sanzione amministrativa da una a tre volte l’importo del diritto stesso. Comma 5 La licenza annuale per la vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all’art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18/06/1931, n. 773, e successive modificazioni, non può essere rilasciata o rinnovata a chi è stato condannato per fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal presente testo unico in materia di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche.